Impresa sociale nel terzo settore

Con il decreto legislativo 112/2017 si incontra una precisa definizione di impresa sociale “… acquisiscono la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando misure di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività”.

Pertanto non deve essere intesa come una categoria autonoma bensì una qualifica di enti o società regolate dal codice civile o dalla normativa speciale.

In particolare imprese sociali rientrano a pieno titolo negli enti del Terzo settore di cui al Cts D.Lgs 117/2017. In sintesi le I.S. vanno considerate enti ETS purché svolgano attività di interesse generale rientrante nell’elenco specifico dettato dal decreto in modo preciso. In ogni caso sono enti caratterizzati dall’assenza di scopo di lucro pertanto impossibilitati a trasferire ai soci associati partecipanti o aderenti proventi o utili.

Così mentre gli ets sono enti commerciali e non le imprese sociali sono una sottospecie di ETS che perseguono l’interesse generale attraverso l’attività di impresa.

Chi può essere impresa sociale?
  • Società sempliceSnc
  • Sas,spa,sala e srl
  • Società consortili
  • Società cooperative
  • Enti commerciali
  • Enti non commerciali
Non si può essere impresa sociale se;
  • La società è a socio unico persona fisica
  • Amministrazione pubblica
  • Enti che nel loro atto costitutivo limitino anche indirettamente l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci e associati.