Pertanto, avremo come diretta conseguenza che tutte le erogazioni liberali che vengono fatte nei confronti delle Onlus e delle OdV (organizzazioni di volontariato), e associazioni di promozioni sociale, che siano iscritte però negli appositi registri provinciali, sono agevolabili solo secondo la nuova disciplina agevolativa di cui all’art.83, comma 2 Legge n.117/2017, che prevede per tali erogazioni la deducibilità delle somme erogate fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Non c’è più il limite dei €70.000 che era previsto nella vecchia normativa all’art. 14, D.L. n.35/2005) che nello specifico verrà mantenuto anche verso fondazioni e associazioni di carattere culturale e scientifico fino alla fine del periodo di imposta in cui verrà reso operativo il Registro Unico Nazionale.
La deducibilità sale al 35% se l’erogazione liberale in denaro è a favore di OdV.
Infine, per le persone fisiche che effettuano erogazioni potranno beneficiare della detrazione del 30% se le erogazioni saranno in denaro o in natura a favore di enti del Terzo Settore non commerciali nel limite però di €30.000 annuali. (come previsto dal nuovo comma 1 art. 83).
Inoltre, che l’art.5-sexies del D.L. n. 148/2017 si pone come norma di interpretazione autentica dell’art.104 D. Lgs. n. 117/2017 (il codice del terzo settore appunto) stabilendo che in sostanza fino al 31 dicembre 2017 rimangono applicabili sia le disposizioni che prevedono la deducibilità delle liberalità effettuate a favore di ONLUS e APS, art.99 comma 3 D. Lgs. n.117/2017) :
- la legge sul volontariato (Legge n.266/91) la disciplina delle APS (Legge 383/2000),
- tutti gli articoli 2,3,4 e 5 della Legge n.438/98,
- il regolamento sulla concessione/erogazione dei contributi a favore delle ONLUS e associazioni di volontariato (D.M. n 177/2010),
- le modalità di cositutizione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni,
- l’art.100 comma 2 lett. l) TUIR relativo alla detraibilità delle erogazioni liberali verso le APS,
- l’art.15 comma 1 lett. i-bis TUIR per la detraibilità dei contributi associativi verso le società di mutuo soccorso,
- rimangono valide le detrazioni per erogazioni liberali per le APS
- le detrazioni per erogazioni liberali a società di mutuo soccorso
- le deduzioni per erogazioni liberali a ONLUS e APS