2026 – Regime Fiscale senza autorizzazione UE

Dal 2026 il regime fiscale per gli ETS sarà operativo senza autorizzazione UE

A partire dal 2026, le disposizioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le imprese sociali entreranno finalmente in vigore senza necessità di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Lo stabilisce il Decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025, in linea con la comfort letter ricevuta dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione UE, nella quale si afferma che le misure fiscali previste per il Terzo Settore non sono di natura selettiva.

Terzo Settore: una riforma attesa da anni

Il Codice del Terzo Settore, varato otto anni fa, ha visto continui rinvii della sua piena applicazione. Questi erano giustificati dalla necessità di ottenere un via libera europeo per le misure fiscali agevolative, con il timore che potessero configurarsi come aiuti di Stato. Tuttavia, a partire dall’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il 23 novembre 2021, non sono più emersi ostacoli oggettivi alla piena attuazione.

Nel frattempo, il sistema ha vissuto in un clima di incertezza normativa, con disposizioni transitorie mal coordinate e norme contraddittorie, come quelle introdotte dalla legge di conversione del DL 146/2021 (L. 215/2021), più volte rinviate fino alla scadenza ora definitiva del 1° gennaio 2026.

La sfida della migrazione delle ONLUS

La data di entrata in vigore delle nuove norme è cruciale per le ONLUS, che non troveranno più spazio come categoria autonoma e dovranno inquadrarsi in una delle nuove qualificazioni previste. Molte di esse, come le case di riposo, potrebbero optare per la forma dell’impresa sociale, ma l’attuale normativa crea confusione: alcune esenzioni (es. in ambito educativo e sanitario) sembrano spettare alle imprese lucrative ma non agli ETS di natura commerciale. Questo è in contrasto con la direttiva europea 2006/112/CE, che consente di escludere solo gli enti a scopo di lucro dai benefici fiscali.

In passato, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione IVA a un ente non profit che intendeva costituirsi come impresa sociale (Risposta n. 475/2021), alimentando ulteriore incertezza.

Comfort letter e nuova decorrenza

Dopo una lunga attesa, la Commissione UE ha inviato il 7 marzo 2025 una comfort letter al Ministero del Lavoro, chiarendo che quasi tutte le norme agevolative del Codice non richiedono autorizzazione preventiva, ad eccezione del regime fiscale sui "Titoli di solidarietà" (art. 77), per cui resta necessaria una valutazione positiva da Bruxelles.

Il Decreto fiscale approvato il 12 giugno 2025 recepisce questa indicazione: l’articolo 9 del provvedimento stabilisce che l’intero impianto tributario del Codice entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In pratica:

  • dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio solare;
  • dal 1° luglio 2026 per quelli con esercizio “a cavallo”, come gli istituti scolastici.

Adempimenti e semplificazioni per gli ETS minori

Un altro nodo da sciogliere riguarda il passaggio degli ETS da soggetti esclusi dall’IVA a soggetti esenti, con i conseguenti adempimenti fiscali. I piccoli enti – che rappresentano circa il 95% del totale – esprimono forte preoccupazione per gli oneri amministrativi. Come ricordato durante un’audizione parlamentare dal sottosegretario Maria Teresa Bellucci (14 aprile 2025), è necessario tutelare e semplificare gli adempimenti per gli ETS di dimensioni ridotte.

A tal fine, la direttiva europea consente di esonerare da qualsiasi adempimento IVA (compresa l’apertura della partita IVA) i soggetti con ricavi da attività commerciale inferiori a 85.000 euro annui. Anche senza registri IVA, gli ETS restano tenuti alla redazione del rendiconto di gestione e alla pubblicazione del bilancio nel RUNTS, strumenti sufficienti per garantire la trasparenza.